{"id":45950,"date":"2014-12-06T07:58:07","date_gmt":"2014-12-06T07:58:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.youreporter.it\/video_renzi_salasso_economico_per_chi_non_ha_abbattuto_la_casa\/"},"modified":"2014-12-06T07:58:07","modified_gmt":"2014-12-06T07:58:07","slug":"video_renzi_salasso_economico_per_chi_non_ha_abbattuto_la_casa","status":"publish","type":"video","link":"https:\/\/www.youreporter.it\/video\/video_renzi_salasso_economico_per_chi_non_ha_abbattuto_la_casa\/","title":{"rendered":"RENZI, SALASSO ECONOMICO PER CHI NON HA ABBATTUTO LA CASA"},"content":{"rendered":"<p>RENZI RISERVA UN NUOVO SALASSO ECONOMICO AGLI ABUSIVI DI NECESSITA\u2019: UNA SANZIONE DI 20.000 EURO CHE IN CINQUE ANNI POTREBBE LIEVITARE SINO A 100.000 EURO<br \/>\ndi Gennaro Savio<br \/>\nNel cosiddetto decreto \u201csblocca Italia\u201d, che nella denominazione vorrebbe far cedere ad un provvedimento utile al rilancio sociale ed economico del nostro Paese da considerarsi ormai la \u201cCenerentola\u201d d\u2019Europa e il cui popolo \u00e8 sempre pi\u00f9 sfiduciato e affamato, Matteo Renzi, il Presidente del Consiglio non eletto dal popolo ma nominato dalla casta per poter difendere gli interessi delle potenti lobby nazionali ed europee della grande finanza, ha introdotto un nuovo salasso economico per le famiglie che negli anni sono state costrette dallo Stato inadempiente a costruirsi abusivamente una casetta per potersi coprire la testa. Si tratta di una sanzione pecuniaria la quale per chi ha commesso anche un insignificante abuso, sull\u2019isola d\u2019Ischia ammonta a ventimila euro come ci ha spiegato l\u2019Avvocato Bruno Molinaro. L\u2019Avvocato Molinaro ha sottolineato che la norma non solo non fa distinzione tra abuso speculativo e quello di necessit\u00e0, ma neppure tra piccolo e grande abuso. \u201cLa disposizione, a mio avviso \u2013 ha dichiarato l\u2019Avvocato Bruno Molinaro &#8211; pi\u00f9 dirompente sul versante dell&#8217;edilizia sanzionatoria \u00e8 quella di cui all&#8217;articolo 17 (CAPO V, MISURE PER IL RILANCIO DELL&#8217;EDILIZIA), lettera q-bis, secondo cui: All&#8217;articolo 31, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 4-bis. L&#8217;autorit\u00e0 competente, constatata l&#8217;inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l&#8217;applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell&#8217;articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, \u00e8 sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento, fatte salve le responsabilit\u00e0 penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonch\u00e9 di responsabilit\u00e0 disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all&#8217;acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. 4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l&#8217;importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l&#8217;inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione . La novit\u00e0 ha del clamoroso per un duplice ordine di ragioni: 1. Il legislatore non ha introdotto una ipotesi di oblazione con effetti estintivi dell&#8217;illecito edilizio, con la conseguenza che l&#8217;ordine di demolizione sar\u00e0 pur sempre eseguibile anche in caso di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, che, nelle nostre zone, in quanto assoggettate a vincolo paesaggistico, deve essere applicata dal competente funzionario comunale (responsabile dell&#8217;ufficio tecnico) nella misura massima di 20.000 euro. 2. La nuova disciplina potr\u00e0 determinare, nel prossimo futuro, risvolti imprevedibili nella ipotesi, tutt&#8217;altro che peregrina, che la regione preveda, con apposita norma, che &#8220;la sanzione sia periodicamente reiterabile&#8221; qualora permanga l&#8217;inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione. Basti pensare che, solo nell&#8217;arco di un quinquennio, laddove l&#8217;inottemperanza del contravventore persista, la sanzione potr\u00e0 lievitare sino ad un massimo di 100.000 euro.<br \/>\nA fronte di una simile situazione, i comuni potrebbero paradossalmente non avere avere pi\u00f9 interesse a demolire l&#8217;opera abusiva in quanto la disubbidienza reiterata del contravventore permetterebbe di rimpinguare le loro casse notoriamente bisognose di liquidit\u00e0 sia per i debiti accumulati nel corso degli anni, sia per i tagli al welfare e per la progressiva riduzione dei trasferimenti erariali.<br \/>\n\u00c8 pur vero che la legge stabilisce che i proventi delle sanzioni debbano essere destinati alla copertura delle spese occorrenti per le demolizioni di ufficio, per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e per l&#8217;acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico, ma \u00e8 altrettanto vero che, come dimostrato dalle esperienze passate, non sempre la distrazione o l&#8217;elusione dei vincoli di scopo, accompagnata dall&#8217;impiego distorto del pubblico denaro, ha trovato concrete ed adeguate sanzioni nella realt\u00e0 amministrativa, soprattutto degli enti locali. Per Ischia, la questione assume particolare rilevanza se sol si considera che alcuni comuni sono in ritardo di oltre due anni nella attivit\u00e0 di notifica delle ordinanze di demolizione per difficolt\u00e0 legate a carenze di organico e ad impegni di varia natura anche nell&#8217;ambito dei rapporti con la polizia giudiziaria e la Procura.Da quanto si \u00e8 appreso, il numero delle ordinanze da notificare, soprattutto se riferite a vecchi abusi non coperti da istanze di condono, \u00e8 tutt&#8217;altro che esiguo e, dunque, il fenomeno pu\u00f2 assumere dimensioni oltremodo significative. Altro particolare non trascurabile \u00e8, poi, quello della assenza di ogni discrezionalit\u00e0 nella irrogazione della sanzione che &#8211; sorprendentemente &#8211; troverebbe applicazione anche per gli ordini di demolizione aventi ad oggetto interventi edilizi minori, come, ad es., la realizzazione di uno sporto, di un balcone, di un muretto di recinzione e &#8211; addirittura &#8211; anche nel caso &#8220;limite&#8221; dell&#8217;apertura di una finestra. Anche per tali opere, inidonee &#8211; per loro natura e caratteristiche &#8211; a determinare aggravio del carico urbanistico, ma pur sempre eseguite senza titolo in zona vincolata, l&#8217;unica sanzione da applicare sarebbe, dunque, quella della demolizione e della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, come previsto espressamente dagli articoli 27 del testo unico dell&#8217;edilizia (d.P.R. n. 380\/01) e 167 del decreto legislativo n. 42\/04 (codice del paesaggio). In tutto questo c&#8217;\u00e8 un per\u00f2: L&#8217;inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione deve sempre essere accertata e deve risultare volontaria, ovvero non condizionata da fattori ostativi. Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, \u00e8 involontaria e, dunque, non colpevole l&#8217;inottemperanza ad un ordine di demolizione per un&#8217;opera abusiva per la quale sia stata presentata una domanda di condono non ancora evasa. \u00c8 chiaro che in tal caso, per il combinato disposto degli articoli 38 e 44 della legge n. 47\/85, il procedimento sanzionatorio \u00e8 sospeso, con l&#8217;ovvia conseguenza che non pu\u00f2 esservi inottemperanza pregiudizievole, risultando il contravventore esonerato per legge dall&#8217;obbligo di demolire. Analogamente, non pu\u00f2 esservi inottemperanza volontaria laddove il contravventore abbia proposto ricorso al giudice amministrativo e quest&#8217;ultimo abbia sospeso l&#8217;efficacia del provvedimento impugnato. Per completezza, va ricordato che, secondo alcune decisioni, si ha inottemperanza involontaria anche nel caso in cui l&#8217;opera abusiva sia stata assoggettata a sequestro penale, non essendo il contravventore giuridicamente obbligato a chiedere il dissequestro all&#8217;Autorit\u00e0 Giudiziaria al fine di poter dare spontanea esecuzione all&#8217;ordine di demolizione nel termine assegnato. Una notazione finale si impone in relazione ai possibili riflessi della applicazione della sanzione pecuniaria sul piano strettamente costituzionale. \u00c8 evidente, infatti, che l&#8217;attivazione di tale sanzione, specialmente se reiterata nel tempo a fronte di verbali di inottemperanza redatti &#8220;a cascata&#8221;, potrebbe essere sospettata di illegittimit\u00e0 costituzionale per violazione degli articoli 23 e 53 della Costituzione, in quanto finirebbe per tradursi in un vero e proprio TRIBUTO, avente natura di tassa finalizzata al finanziamento della spesa pubblica, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e senza distinzione alcuna in relazione alla capacit\u00e0 contributiva e alla natura degli interventi realizzati\u201d. Sin qui le dichiarazioni dell\u2019Avvocato Molinaro. Domenico Savio, Segretario generale del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, che da sempre si batte per la difesa della prima casa e per l\u2019immediato abbattimento dell\u2019abusivismo edilizio affaristico-speculativo, ha duramente attaccato Renzi e i partiti che in parlamento, anzich\u00e9 regolarizzare l\u2019abusivismo di necessit\u00e0, continuano a salassare le famiglie lavoratrici.<\/p>\n","protected":false},"author":5243,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","categories":[1],"tags":[],"geo":[1230,45,1223],"class_list":{"0":"post-45950","1":"video","2":"type-video","3":"status-publish","5":"category-cronaca","6":"geo-barano-dischia","7":"geo-campania","8":"geo-napoli"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/45950"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/types\/video"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/users\/5243"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/comments?post=45950"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/45950\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/media?parent=45950"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/categories?post=45950"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/tags?post=45950"},{"taxonomy":"geo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/geo?post=45950"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}