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Già dagli inizi del secolo scorso furono istituite le figure dell'Ufficiale e del Sorvegliante idraulico, con
compiti di vigilanza degli alvei e delle opere idrauliche su essi insistenti (servizio di Vigilanza e
Sorveglianza idraulica), con poteri sanzionatori nei confronti di coloro che venissero meno al rispetto
delle norme vigenti (servizio di Polizia idraulica) e con compiti da attuare ai fini della prevenzione
dei fenomeni di piena o nei casi di pericolo o rotte (servizio di Piena e di pronto intervento
idraulico).
Il corpo delle leggi riguardanti il servizio di Vigilanza e Sorveglianza idraulica, il servizio di Polizia
idraulica, il servizio di Piena e le figure dell'Ufficiale e del Sorvegliante idraulico preposti a questi servizi,
scaturito soprattutto nel primo quarantennio del 1900, ha mantenuto il suo assetto pressoché immutato
fino agli anni novanta.
Le modifiche che ci sono state fino ai nostri giorni hanno riguardato essenzialmente i profili
amministrativi della materia in questione, assegnando uffici e compiti, che in passato facevano capo allo
Stato, ad attori diversi, a seguito della modifica delle distribuzione delle competenze tra gli Enti
territoriali ? Stato, Regioni ed Enti locali.
Si è passati da una gestione centralizzata, figlia dell'Unità, ad una gestione che decentra le funzioni di
tutta la materia sulla difesa del suolo e, più in particolare, di questi servizi, creando un rapporto non ben
definito tra le leggi precedenti, che hanno governato e tuttora ampiamente governano la materia, e le
leggi moderne, che spesso si aggiungono alle prime, senza che si sia provveduto ad un razionale
raccordo tra di esse.

Un riferimento storicamente importante è il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle
disposizioni di Legge sulle opere idrauliche), che distingue le opere idrauliche, relative alle acque pubbliche, in
cinque categorie e all'art. 33 istituisce il servizio di Sorveglianza idraulica, elencando al Capo VII, artt.
96 e 97, le azioni e le opere assolutamente vietate e quelle concesse all'interno delle aree demaniali, ai
fini dell'espletamento del servizio di Polizia idraulica, che è dunque inteso come un insieme di norme o
regole di comportamento, da osservare in prossimità degli alvei e del demanio idrico in genere, e
sull'utilizzo di questi da parte di terzi.

Nella normativa che regola il servizio di Vigilanza e Sorveglianza, il servizio di Polizia idraulica e il
servizio di Piena, trova collocazione il R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere
idrauliche di 1a e 2a
categoria e delle opere di bonifica), che dispone che i corsi d'acqua di prima e seconda
categoria siano distinti, mediante decreto ministeriale, in "tronchi di vigilanza" (sottoposti al diretto
controllo degli Ufficiali idraulici) e "tronchi di guardia" (cui sono preposti i Sorveglianti idraulici).
Un momento essenziale, dal punto di vista normativo, è rappresentato sicuramente dall'approvazione
della Legge 18 maggio 1989, n.183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), che
considera il bacino idrografico come unità di riferimento per la programmazione e la pianificazione.
La Legge ha istituito le Autorità di bacino quali enti cui sono demandate le funzioni relative alla difesa
del suolo, il risanamento delle acque, l'utilizzo e la gestione del patrimonio idrico, la difesa degli aspetti
ambientali, nell'ambito del bacino idrografico.
Per ogni bacino idrografico (regionale, interregionale o di interesse nazionale) dev'essere elaborato il
piano di bacino che assume il ruolo di strumento conoscitivo-normativo e tecnico-operativo che regola
e coordina il complesso delle attività da svolgere nell'ambito del bacino idrografico.
Con la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato istituito in Italia il Servizio Nazionale della Protezione
Civile.
La Legge n. 225/1992 definisce attività di Protezione Civile quelle volte alla previsione e alla
prevenzione dei rischi, al soccorso alle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria per
superare l'emergenza.
La Legge del 4 dicembre 1993, n. 493, a causa dei ritardi nell'attuazione delle disposizioni della Legge
n. 183/1989, dà la possibilità alle Autorità di Bacino di adottare dei piani relativi a parti del bacino
(sottobacini) o piani stralcio relativi a settori funzionali, con cui disciplinare solo una parte delle
problematiche (rischio idraulico, qualità delle acque, estrazione del materiale litoide, ecc..) che, a rigore,
devono trovare soluzione nel più ampio piano di bacino. In questa adozione di piani "parziali" non si
deve dimenticare che, secondo la Legge n. 183/1989, il bacino idrografico è un sistema unitario.
Nonostante il suddetto provvedimento, le disposizioni della Legge quadro sulla difesa del suolo non
venivano ancora attuate ed, in attesa del Piano di Bacino, il Legislatore ha fatto ricorso negli anni a
provvedimenti urgenti e straordinari (leggi e decreti) per affrontare le situazioni di emergenza create da
una serie di catastrofi idrogeologiche che si sono verificate nel nostro paese.
Nel mese di maggio 1998, in seguito a forti precipitazioni abbattutesi per parecchi giorni su alcune
regioni del meridione d'Italia, si innescarono numerose colate di fango e movimenti franosi che
interessarono i comuni campani di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancello.
In questo contesto si è inserito il Decreto-Legge dell'11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la
prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), noto
come "Decreto Sarno", convertito con la Legge 3 agosto 1998, n. 267, che rappresenta un ulteriore
tentativo, anche se scaturito da un evento straordinario, di superare le difficoltà ed i ritardi
nell'attuazione delle disposizioni della Legge quadro sulla difesa del suolo. La possibilità concessa alle
Autorità di bacino ed alle Regioni di redigere il Piano di bacino per stralci, diventa, con il D.L. n.
180/1998, una disposizione, un obbligo di Legge, per quanto concerne il settore funzionale del rischio
idrogeologico.
L'art. 2 della Legge n. 267/98 impone, alle Regioni che non ne siano dotate, di istituire il servizio di
Polizia idraulica e assistenza agli enti locali.
Per quanto concerne la Protezione Civile, inoltre, entro sei mesi dall'adozione del Piano Stralcio, si
doveva provvedere, nelle aree a rischio idrogeologico, a predisporre piani di emergenza, previsti dalla
Legge n. 225/1992, contenenti le misure di salvaguardia per l'incolumità delle persone interessate.
Per accelerare gli adempimenti previsti dal D.L. n. 180/89, fu emanato il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, in cui è esposta la metodologia speditiva per
l'individuazione e perimetrazione delle aree interessate da problemi di dissesto idrogeologico, utili ai fini
della redazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.
In seguito alle gravi calamità alluvionali verificatesi nel periodo compreso fra i mesi di settembre e
novembre del 2000 (alluvione di Soverato e piene del fiume Po) si decise di imprimere un'ulteriore
accelerazione al processo di pianificazione ed allo scopo fu emanato il Decreto Legge 12 ottobre
2000, n. 279, recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di Protezione
Civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali", meglio noto come "Decreto Soverato", convertito,
con modificazioni, dalla Legge 11 dicembre 2000, n. 365.
All'art. 2, dal titolo "Attività straordinaria di Polizia idraulica e di controllo del territorio", la Legge n. 365/2000
stabilisce che le Regioni provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio,
una attività straordinaria di Sorveglianza idraulica e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative
pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che
possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose, al fine di
rilevare lo stato di manutenzione degli alvei e le possibili cause di perturbazione o impedimento al
regolare deflusso delle acque, identificando gli interventi di manutenzione più urgenti.
L'attività in questione deve essere rivolta all'individuazione di quelle situazioni di pericolo per le
persone e l'identificazione degli interventi più urgenti da compiere.
In seguito all'emanazione dell'Ordinanza di Protezione Civile del 12 settembre 2000, n. 3081,
l'Ufficio compartimentale di Catanzaro del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, costituisce il
Centro Funzionale della Calabria.
Nel febbraio del 2004, è stata emanato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
"Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il
rischio idrogeologico e idraulico ai fini della Protezione Civile", il cui scopo è fornire le indicazioni per rendere
più efficiente il sistema di allertamento nazionale, da intendere come l'insieme delle azioni, degli
strumenti e delle strutture che hanno la funzione di "campanello d'allarme", cioè segnalare l'approssimarsi
di condizioni meteorologiche avverse e tali da poter mettere a rischio la popolazione o le infrastrutture
di un determinato territorio.
Come già stabilito dal Decreto Legislativo n. 112/1998 e dal D.P.C.M. in esame, le modalità di
allertamento del sistema di Protezione Civile nell'ambito del territorio regionale, devono essere
predisposte dalle Regioni.
I compiti che i Centri Funzionali devono svolgere consistono essenzialmente nell'acquisire i dati rilevati
dalla rete meteo-idropluviometrica e i dati territoriali di pioggia, livelli idrici e quelli derivanti dal
monitoraggio delle frane, seguire l'approssimarsi e l'evolvere della situazione meteorologica che può dar
origine a precipitazioni tali da determinare situazioni di dissesto idrogeologico gravose per il territorio e
la popolazione.
La rete dei Centri Funzionali, pertanto, deve essere organizzata in modo da gestire sia la fase di
previsione di fenomeni meteorologici e/o di dissesto, sia quella di sorveglianza e monitoraggio, che ha
lo scopo di accertare in maniera oggettiva la situazione prevista o di aggiornarla in funzione
dell'evoluzione dell'evento in atto. In tale fase, pertanto, vengono raccolti e concentrati presso ciascun
Centro Funzionale i dati rilevati dai vari strumenti e relativi all'evento in atto, nonché le notizie raccolte
localmente, senza l'ausilio di strumenti, ma attraverso un esame esclusivamente visivo della zona in
esame, da personale opportunamente istruito.
La raccolta delle notizie in sito, secondo il D.P.C.M. in esame, dovrebbe essere affidata ai Presidi
territoriali idrogeologici e idraulici, a cui, nelle Regioni in cui non si sia già provveduto, si affida il
servizio di Piena e pronto intervento idraulico, disciplinato dal R.D. n. 523/1904 e dal R.D. n.
2669/1937, da espletare per i tronchi fluviali di prima e seconda categoria e per tutte le situazioni
dell'intero reticolo idrografico per le quali siano state accertate condizioni critiche e possibili rischi. Le
attività che complessivamente dovranno essere svolte dal Presidio territoriale, che allo scopo sarà
organizzato ed esteso alle aree a rischio idrogeologico ed idraulico molto elevato di pertinenza del
reticolo idrografico, sono:
? rilevamento, a scadenze prestabilite, dei livelli idrici del corso d'acqua al fine di rilevare il livello
di criticità in atto;
? osservazione e controllo delle arginature eventualmente presenti, perlustrazione delle aree
potenzialmente inondabili con particolare attenzione ai punti idraulicamente critici e definiti in
sede preventiva, anche al fine di riscontrare eventuali impedimenti al regolare deflusso delle
acque;
? pronto intervento idraulico (R.D. n. 523/1904) e primi interventi urgenti (Legge n. 225/1992),
quali la rimozione di ostacoli, anche causati da frane (da ciò deriva la necessità di estendere il
servizio di Piena e di pronto intervento anche alle aree a rischio idrogeologico elevato e molto
elevato di pertinenza del reticolo idrografico), accumuli e detriti, che possono costituire
impedimenti al rapido deflusso del corso d'acqua in piena, il controllo degli argini e la messa in
sicurezza delle opere idrauliche danneggiate.
Le attività affidate dalla direttiva al Presidio territoriale possono configurarsi, dunque, come attività
straordinarie da effettuare quando sono da temere situazioni critiche sulla base della valutazione del
rischio effettuata dal Centro Funzionale.
Il Presidio territoriale dev'essere collegato al servizio della Protezione Civile ed ai Centri Funzionali,
secondo un'organizzazione che deve essere impartita dalle Regioni.

Cronologicamente ultimo testo a fare giurisprudenza è il Decreto Legge 3 aprile 2006, n° 152,
concernente "Norme in materia ambientale". Con esso, in attuazione della Legge 15 dicembre 2004, n°
308, vengono disciplinate le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC), nonché, tra
l'altro, la azioni per la difesa del suolo, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse
idriche al fine della promozione dei livelli di qualità della vita.
Tale Decreto, in funzione "dell'istruzione e adozione del giudizio di compatibilità ambientale", prevede l'opera
di monitoraggio (art. 14) e controlli successivi all'esecuzione di opere al fine della "verifica delle
prescrizioni sul giudizio di compatibilità ambientale" (art. 41).
Mentre tra le azioni della pubblica amministrazione per la tutela e il risanamento idrogeologico del
territorio il Decreto prevede un'attività conoscitiva tesa alla raccolta, all'elaborazione, all'archiviazione
ed alla diffusione di dati, anche ai fini della "formazione e aggiornamento delle carte tematiche del
territorio" (art. 55).

Con le Leggi Regionali del 29 novembre 1996, n. 34 e 35, si è provveduto alla costituzione,
per la Regione Calabria, dell'Autorità di Bacino Regionale, a cui sono demandati molti dei compiti dalla
Legge n. 183/1989, e sono state individuate tredici "aree programma", più un'area programma
interregionale, costituite da bacini idrografici raggruppati in base ad "omogeneità delle caratteristiche fisicoterrritorialio affinità delle problematiche di riequilibrio idrogeologico e risanamento ambientale".

La Regione Calabria, già nel 1999, ancora prima del "Decreto Soverato", aveva avviato un'attività di
Sorveglianza idraulica attraverso la Delibera di Giunta Regionale del 7 settembre 1999, n. 3150,
"Organizzazione del servizio di Sorveglianza idraulica", istituendo, in via sperimentale e provvisoria, un
servizio a tempo determinato, per il controllo dei corsi d'acqua della Regione, i cui dati rilevati sono
risultati fondamentali per la redazione dello stesso Piano di Assetto Idrogeologico regionale.
Successivamente, nello stesso periodo in cui si verificava in Calabria l'evento disastroso di Soverato,
con la Risoluzione del Consiglio Regionale del 22 settembre 2000, la Regione si impegna a
pervenire ad un provvedimento legislativo che istituisse un servizio di Sorveglianza idraulica, con poteri
sanzionatori, per il monitoraggio permanente delle aste fluviali e con la Delibera di Giunta Regionale
del 31 ottobre 2001, adottava il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), finalizzato alla
valutazione del rischio di frana ed alluvione, ai quali, per il considerevole sviluppo delle coste calabresi
(730 km), è stato aggiunto quello dell'erosione costiera.
Sulla base dei suddetti presupposti normativi e prima ancora che a livello nazionale si parlasse di Presidi
territoriali idrogeologici e idraulici (D.P.C.M. del febbraio 2004), con la Delibera di Giunta Regionale
del 10 giugno 2002, n. 477, la Regione Calabria ha inteso istituire, nelle aree programma di cui alle
Leggi Regionali n. 35 e 36 del 1996, i Presidi idraulici, con lo scopo di attuare il controllo, il
monitoraggio e gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua.
I Presidi idraulici comprendono, tra le altre cose, una struttura di controllo, con Sorveglianti ed Ufficiali
idraulici, ed un congruo numero di coordinatori che li gestiscono.
Le funzioni fondamentali dei Presidi idraulici, nella D.G.R. n. 477/2002, sono suddivise come segue:
? funzione di controllo ? si esplica attraverso le funzioni di polizia idraulica, conferita a personale
con la qualifica di Ufficiale idraulico e di Sorvegliante idraulico, nei campi delle attività estrattive,
delle cave, delle derivazioni idriche superficiali e sotterranee, degli effluenti liquidi, delle
discariche di rifiuti, della protezione della flora e della fauna (in sintonia con le attività svolte
dalle Province);
? funzione di monitoraggio ? consiste nella osservazione sistematica e programmata sia qualitativa
che quantitativa di parametri fisici dei processi in atto nel Bacino che rappresentano indicatori
dello stato del bacino e del suo equilibrio (ci si può riferire a reti pluviometriche, a piezometri.
idrografi od altre reti strumentali); comprende le attività connesse alla gestione del sistema
informativo del rischio idrogeologico e le attività anche di emergenza connesse alla protezione
civile;
? funzione di manutenzione ? consiste nella esecuzione delle attività di tenuta in efficienza
dell'alveo e di sezioni particolari nonché di manutenzione dei versanti in relazione agli obiettivi
definiti nella fase di pianificazione.
Dal punto di vista del recepimento delle leggi di Protezione Civile a livello regionale, molto importante è
stata la Delibera di Giunta Regionale del 2 ottobre 2002, n. 877, "Direttive per l'adozione delle misure di
Protezione Civile a livello provinciale e comunale, connesse al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico
Regionale", in cui l'intervento di protezione civile è articolato in fasi successive che servono a scandire
temporalmente il crescere del livello di attenzione e l'incremento degli strumenti e delle risorse che
vengono, di volta in volta, messe in campo.
A ciascuna delle varie fasi del modello corrispondono azioni specifiche che devono essere compiute
dalle diverse componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile (Vigili del Fuoco, Uffici Tecnici,
Vigili Urbani, Forze di Polizia, Forze Armate, Volontari, etc.).
Secondo la suddetta D.G.R. n. 877/2002, ruolo di fondamentale importanza rivestono, nelle diverse fasi,
i Presidi idraulici, che, durante un evento di piena, attivano una vigilanza diretta con sopralluoghi nelle
zone a rischio idraulico per valutare "de visu" l'andamento del fenomeno (in particolare si osservano in
maniera diretta e continua i livelli idrici, in corrispondenza di sezioni particolarmente significative, con
particolare riferimento al pericolo di ostruzioni, di cedimenti delle opere di difesa e di quanto altro non
possa essere valutato con la sola osservazione strumentale) e assolvono anche a Servizi di Protezione
Civile atti a scongiurare danni a persone e cose o a ridurre il progredire dei dissesti, dando il loro
contributo per l'espletamento del servizio di Piena e di pronto intervento idraulico, in sinergia con le
altre componenti della Protezione Civile.
Alla luce degli ultimi risvolti normativi a livello nazionale, la Regione Calabria ha inteso riprendere, il
discorso sui Presidi idraulici già avviato nel 2002, aggiornandolo e parlando di Presidi territoriali
idrogeologici e idraulici, in linea con quanto previsto dal D.P.C.M del febbraio 2004.
Infatti con la recente Delibera di Giunta del 14 dicembre 2004, n. 996, sono stati attivati i Presidi
territoriali idrogeologici e idraulici, nelle aree programma già individuate dalle L.R. n. 34 e 35 del 1996,
attraverso cui nasce "un servizio di Sorveglianza idraulica stabile e strutturato in grado di assolvere alle esigenze
connesse alla manutenzione ed al controllo del territorio calabrese, connesso alla predisposizione di Piani e di Programmi
finalizzati alla difesa del suolo".
Con Legge Regionale 12 agosto 2002 n. 34, la Regione Calabria, in merito al "Riordino delle funzioni
amministrative regionali e locali" e in perfetto accordo con il T.U. 267/2000, ha sancito che alle Province
sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:
? "la realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro
realizzazione" (art. 88, comma 1, lettera b);
? "la polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio
idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in
genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai rr.dd. 523/ 1904, 2669/1937 e
1775/1933" (art. 88, comma 1, lettera d).
La Regione Calabria con delibera di giunta n° 996 del 14-Dicembre-2004 di concerto con
l'Autorità di Bacino regionale, ha deliberato di attivare i Presidi Territoriali Idrogeologici e
Idraulici (PTII) nelle 13 aree programma già individuate e oggetto del servizio di Sorveglianza idraulica.
Lo scopo è quello di attuare un servizio stabile e strutturato in grado di assolvere sia alle
esigenze connesse alla manutenzione ed al controllo del territorio calabrese, sia connesso alla
predisposizione di piani e di programmi finalizzati alla difesa del suolo.
Si tratta da un lato di integrare i presidi nel territorio di pertinenza, recuperando le funzioni proprie, e
dall'altro, di integrarli entro il sistema della molteplicità dei soggetti che svolgono funzioni giurisdizionali
riferite ai bacini idrografici (Strutture Regionali, Province, Enti Locali, Parchi, Autorità Giudiziaria, ecc.)
garantendo l'interazione con gli altri presidi e con tutti i soggetti che svolgono attività connesse alla
gestione dei bacini (Protezione Civile, ABR, ARPACAL, AFOR, ecc.).
Ogni PTII svolgerà le sue attività secondo procedure operative e linee guida che saranno definite dal
Settore Geologico e Idrogeologico, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, che
definiranno anche le procedure, le modalità ed i contenuti delle comunicazioni tra i soggetti responsabili
e coinvolti nell'attivazione dei piani d'emergenza provinciali e comunali ed i soggetti responsabili del
Presidio.
L'attività dei Presidi rientra nell'ambito dell'organizzazione di un sistema integrato per garantire la
funzionalità del bacino ed è finalizzata al controllo ed al monitoraggio dei bacini idrografici, alla
regolazione e al controllo delle attività antropiche e alla riduzione del rischio idrogeologico, così come
definito nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI).
I servizi di controllo e monitoraggio che i Presidi dovranno svolgere, per quanto riportato nella D.G.R.
n. 996/2004, riguardanti il rischio idraulico, sono i seguenti:
? servizio di Vigilanza e Sorveglianza idraulica (Capo I del R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669) ?
consiste nella osservazione sistematica e programmata sia qualitativa che quantitativa di
parametri fisici dei processi in atto nel bacino che rappresentano indicatori dello stato del bacino
e del suo equilibrio (ci si può riferire a reti pluviometriche, a piezometri, idrografi, od altre reti
strumentali); comprende le attività di rilevazione connesse alla gestione del Sistema Informativo
del Rischio Idrogeologico e le attività anche di emergenza connesse alla Protezione Civile
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004: "Indirizzi operativi per la
gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed
idraulico ai fini di protezione civile");
? servizio di Polizia idraulica (Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523) ? si esplica attraverso
personale con la qualifica di Ufficiale Idraulico e/o Sorvegliante idraulico, con poteri anche
sanzionatori (Capo II del R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669), che vigilano nei campi delle attività
estrattive, delle cave, delle derivazioni idriche superficiali e sotterranee, degli effluenti liquidi,
delle discariche di rifiuti, della protezione della flora e della fauna (in sintonia con le attività
svolte dalle Province);
? servizio di Piena (Capo VI del R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669) ? si esplica attraverso personale
con la qualifica di Ufficiale Idraulico e/o di Sorvegliante Idraulico, che nella fase di allerta
(durante un evento di piena), osserva, in maniera diretta e continua, i livelli idrici in
corrispondenza di sezioni particolarmente significative, e, nella fase di allarme (dopo l'evento),
assolve a Servizi di Protezione Civile atti a scongiurare danni a persone e cose o a ridurre il
progredire dei dissesti (Delibera della Giunta della Regione Calabria n. 877 del 2 ottobre 2002).
? servizio di Manutenzione - consiste nella esecuzione delle attività di tenuta in efficienza
dell'alveo e di sezioni particolari nonchè di manutenzione dei versanti in relazione agli obiettivi
definiti nella fase di pianificazione.
Ulteriori funzioni, contemplate nella D.G.R. n. 996/2004, che potranno essere svolte dai Presidi
territoriali idrogeologici e idraulici, oltre a quelle richieste da esigenze dei Servizi Regionali, sono le
seguenti:
? censimento e accatastamento delle opere idrauliche;
? rilievo parametri ambientali;
? rilievi geometrici.
La Regione Calabria, su proposta dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, con delibera di
giunta n° 602 del 14 Settembre 2010 in merito all'attivazione dei Presidi Territoriali Idrogeologici
ed idraulici ha modificato ed integrato la Deliberazione n° 644 del 21 Settembre 2009, variando
la struttura organizzativa dei Presidi Territoriali Idrogeologici ed idraulici nelle aree programma già
individuate dall'art. 2 della L.R. 35/96, affidando all'A.FO.R. la gestione tecnicoamministrativa
degli Uffici
Territoriali del Presidio,ferme restando la competenze in materia di
Difesa del Suolo attribuite alle Provincie dalla legge regionale n°34/2002._










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Queta Volta Facciamo Sul Serio

Questa volta si fa sul serio ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Abbiamo letto sul giornale dell'articolo riguardante il Ministro Fitto che, guarda caso, si sveglia...

foto 5 Dicembre 2009 | Reggio Calabria, Calabria | di kamicaze