articolo 18 dello statuto dei lavoratori detta le conseguenze in caso di licenziamento illegittimo (perché effettuato senza comunicazione dei motivi; perché ingiustificato o perché discriminatorio) nelle unità produttive con più di 15 dipendenti (5 se agricole) e nelle imprese con più di 60 dipendenti in tutto. Contrariamente a quanto si afferma comunemente, quindi, non dice che il licenziamento è valido solo se avviene per giusta causa o giustificato motivo. Tale principio, infatti, è contenuto nell'art. 1 della legge 604/1966.
l giudice, qualora accerti l'illegittimità del licenziamento per uno dei motivi indicati nella legge 604/1966 (difetto di forma, ingiustificato, discriminatorio), ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. In alternativa, il dipendente può accettare un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultimo stipendio. Oltre all'ordine di reintegrazione, al lavoratore spetta un risarcimento danni che non può essere inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Nelle aziende che hanno fino a 15 dipendenti, se il giudice dichiara illegittimo il licenziamento, il datore può scegliere se riassumere il dipendente o pagare un risarcimento da 2,5 a 6 mensilità (l'indennità può essere aumentata in base all'anzianità di servizio). Questa norma non è contenuta nell'art. 18, ma nell'art. 8 della legge 604/1966, e vale per il solo licenziamento ingiustificato (ossia in assenza di giusta causa o giustificato motivo).
La differenza fra riassunzione e reintegrazione è che, nel primo caso, il dipendente perde l'anzianità di servizio e i diritti acquisiti col precedente contratto (tutela obbligatoria)
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